Tali disposizioni hanno decorrenza dal 18 al 31 maggio salvo proroghe (art. 2 comma a).
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (art. 2 comma b della medesima Ordinanza).
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