Rispetto a tali prescrizioni, le Regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi. La violazione delle misure sopra indicate è punita - ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35 - con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 1.000 euro) e, nel caso di violazione commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, con la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività (da 5 a 30 giorni).
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