Note informative
N.I. 31/2022
Carta termica omologata
Le norme tecniche indicate nell’allegato E del D.M. 23 marzo 1983 non sono state abrogate.
Pertanto, laddove, nell’art.1 del decreto interministeriale del 7 dicembre 2016 al comma 3, viene stabilito che “il documento commerciale è emesso su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo”, si intende confermare che il supporto cartaceo deve rispettare i requisiti di cui all’Allegato E sopra citato.
Tale idoneità è garantita dai rotolifici associati Comufficio attraverso l’omologazione delle carte termiche presso l’ente preposto lNNOVHUB. L’omologazione pertanto rimane un requisito fondamentale per garantire le caratteristiche di durata nel tempo, leggibilità e qualità della carta.
E questo rappresenta, altresì, un’attività di salvaguardia verso carte termiche che non garantirebbero i requisiti minimi di leggibilità dei dati nel breve periodo e che potrebbero entrare sul mercato europeo da paesi terzi.