Note informative

N.I. 37/2024
Milano, 3 Luglio 2024

D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 – Attenuazione delle sanzioni amministrative

Vi informiamo che, con il decreto in oggetto emanato in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», il Governo, accogliendo le segnalazioni pervenute dagli operatori interessati e dalle Associazioni categoria, ha provveduto ad una generale revisione del sistema delle sanzioni, penali e amministrative, applicabili per le violazioni degli obblighi tributari.

Limitando in questa sede la nostra attenzione alle violazioni in materia di memorizzazione e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi, evidenziamo qui di seguito le principali novità di diretto interesse per le Aziende associate e che, di fatto, costituiscono un’attenuazione della misura delle sanzioni irrogabili nei confronti degli esercenti.

  1. In caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione applicabile e’ stata ridotta, per ciascuna operazione, dal novanta al settanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con il limite minimo di cui al successivo punto 3.
  2. La sanzione per omessa verificazione periodica è stata collocata nel testo normativo in posizione autonoma e si applica quindi a tutte le ipotesi della omessa VP (c.d. “VP scaduta”) ed è stata confermata nella misura da euro 250 a euro 2.000.
  3. E’ stata ridotta da 500 a 300 euro la sanzione minima applicabile per i casi mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei dati dei corrispettivi.
  4. Nei casi di omessa o tardiva trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri che risultino tuttavia regolarmente memorizzati, è stata confermata la misura della sanzione pari a 100 euro per ciascuna omessa trasmissione. Tuttavia, è stato opportunamente introdotto un “tetto” massimo all’importo della sanzione, stabilendo “comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre”. Ciò al fine di evitare, come purtroppo è avvenuto in passato, casi di determinazione di una sanzione molto alta e contraria al generale principio della proporzionalità.
  5. Infine, va tenuto presente che le nuove disposizioni “si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.” Ne consegue che alle violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, risultano ancora applicabili le precedenti disposizioni.

Si allega una Tavola di confronto per una migliore evidenza della normativa nella versione precedente e
nella versione attuale.