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N.I. 93/2020 – Emergenza Covid-19 – Ordinanza Ministro della Salute 16 agosto 2020

E’ stata firmata in data 16 agosto u.s. ed è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza del Ministro della Salute che dispone – con effetti dal 17 agosto 2020 sino alla adozione di un successivo DPCM e, comunque, non oltre il 7 settembre 2020 – le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) obbligo dalle ore 18.00 alle 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
b) sospensione, all’aperto o al chiuso, delle attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

Rispetto a tali prescrizioni, le Regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi. La violazione delle misure sopra indicate è punita – ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35 – con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 1.000 euro) e, nel caso di violazione commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, con la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività (da 5 a 30 giorni).